24 Mag 2010 |
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOVisto il capo I (artt. da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l’art. 5-bis, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148; Visto l’art. 37, commi 13 e 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni; Visto il decreto del Direttore dell’Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007; Visto l’art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l’art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159; Visti l’art. 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il D.L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante: “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”; Vista la deliberazione adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;
R E N D E N O T OIl 16 Giugno P.V. scade il termine per il versamento della prima rata dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata dovrà essere versata dal 1° al 16 dicembre P.V., a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'imposta deve essere corrisposta mediante: - versamento diretto al concessionario della riscossione ovvero su apposito conto corrente postale intestato al concessionario stesso; - Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del sopracitato D.Lgs. n. 504/1992, l’imposta dovuta per l’anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata; - In relazione al disposto dell’art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento; - Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa; - In relazione al disposto dell’art. 1 del D.L. n° 93/2008: 1° È esclusa dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonchè le relative pertinenze. 2° Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992. 3° L’esenzione si applica anche: a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune. b) Alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. - Sono soggetti all'imposta il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi. Nel caso di più soggetti passivi per il medesimo immobile, ciascun titolare del diritto è obbligato per la quota ad esso spettante. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario; - L'imposta, per l'anno in corso, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:
Per il corrente anno, le riduzioni o le detrazioni d’imposta sono state determinate, in relazione al combinato disposto dell’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni e dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 93/2008, nelle misure di cui al prospetto che segue:
– L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata per intero.NOVITÀ IN MATERIA DI DICHIARAZIONE ICIA partire dall’anno 2008, la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata solo nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d’imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.I casi in cui si deve presentare la dichiarazione I.C.I. sono dettagliatamente indicati al paragrafo 2 delle istruzioni ministeriali approvate con Decreto in data 23 aprile 2008.La dichiarazione, in quanto dovuta, deve essere presentata a questo ufficio Tributi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento.Dalla residenza comunale, lì 24/05/2010Il Responsabile del Servizio D.ssa Anna PINTO |