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Pagina 1 di 7 I PRINCIPI GENERALI
Statuto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 14/04
ART. 1- IL COMUNE
1. Il comune di Rapone è Ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2 Per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il comune si avvale della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, nonché di quella impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della Finanza pubblica. 3. Il comune esercita funzioni proprie e funzioni conferite da leggi dello Stato e della Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.
ART. 2- Finalità
1. Il comune ispira le proprie azioni ai principi di libertà, eguaglianza, solidarietà e giustizia espressi dalla Costituzione Italiana e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione, ciò nel rispetto dei diversi ruoli e ambiti istituzionali. 2. Il Comune pone a base dei suoi principi ispiratori la consapevolezza che la persona umana, nella concretezza delle sue esigenze, delle sue aspirazioni, dei suoi propositi è la prima e fondamentale risorsa di ogni sviluppo. 3. Il Comune pertanto si fa interprete di tali aspirazioni promuovendo la partecipazione responsabile alla vita economica e sociale, la libertà, la creatività e l'iniziativa personale, riconoscendo la rilevanza sociale della famiglia, delle associazioni e delle organizzazioni professionali e di lavoro operanti sul suo territorio. In particolare: - afferma, riconosce e tutela la parità giuridica, economica e sociale della donna; - promuove forme di spontaneo volontariato e concorre a rafforzare lo spirito di solidarietà sociale e civile della comunità; - tutela i diritti dei portatori di handicaps promuovendo forme di assistenza e di integrazione sociale; - assume ogni idonea iniziativa in favore dei giovani, degli anziani e dei soggetti più deboli, favorendone l'inserimento nella comunità ed eliminandone ogni forma di emarginazione; - rafferma e rende concreto il diritto allo studio, alla cultura, alla informazione, al lavoro, alla salute e alla qualità della vita; - tutela il proprio patrimonio culturale, storico ed ambientale e predispone utili strumenti per la conservazione e valorizzazione della lingua dialettale, del costume e delle tradizioni locali; - tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e favorisce l'associazionismo; coordina le attività commerciali; opera a sostegno del mondo agricolo e sviluppa ogni forma di turismo nel rispetto della natura e dell'ambiente; - promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un ordinato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi; - favorisce la istituzione di enti, organismi ed associazioni di natura culturale, ricreativa e sportiva; - rende effettiva la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politico-amministrative. 4. Per le finalità di cui innanzi possono promuoversi gemellaggi, scambi culturali e ulteriori forme di collaborazione con soggetti nazionali e non.
ART. 3 - La Programmazione
1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con quella della Regione, della Provincia e degli altri Enti Territoriali, come metodo ordinatore delle proprie attività, sollecitando la partecipazione ed il contributo fattivo delle formazioni sociali, economiche e culturali presenti sul territorio. 2. Il Comune si impegna a fare in modo che nell'ambito delle scelte di programmazione la Regione e la Provincia tengano conto della libera espressione dei corpi sociali che danno vita alla propria comunità territoriale, significando la opportunità che lo sviluppo economico riguardi innanzitutto detti corpi sociali, che dovranno essere sempre di più protagonisti e coautori del locale percorso di crescita socio-economica.
ART. 4 - Servizio socio-assistenziale
1. Nell'ambito di una politica intesa a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, il Comune promuove la istituzione di qualificati servizi socio-assistenziali. 2. Nell'ambito della normativa regionale, il Comune coordina gli interventi sociali e sanitari diretti ai portatori di handicaps con i servizi sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel territorio comunale.
ART. 5 - Territorio e Beni Comunali
1. Il territorio comunale è costituito dal centro urbano, dai nuclei rurali e dagli agglomerati storicamente riconosciuti. 2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.
ART. 6 - Sede, stemma e Gonfalone
1. Il Comune ha sede al Corso Umberto I° ove, di norma, si riuniscono tutti gli Organi e le Commissioni, ed è dotato di un proprio gonfalone e di uno stemma, l'uso dei quali è disciplinato da un apposito Regolamento. 2. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi. 3. Lo stemma del Comune è costituito da uno scudo sormontato da una corona al cui interno è riportato il sole radioso e un braccio armato di spada con alla base dei monti. 4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. 5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
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